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Debiti di una società a responsabilità limitata semplificata

Debiti di una società a responsabilità limitata semplificata (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Debiti di una società a responsabilità limitata semplificata (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Chi risponde dei debiti di una società a responsabilità limitata semplificata?

La Società a responsabilità limitata semplificata ( in breve srls),è una società di capitale molto diffusa nel sistema economico italiano. Ciò in quanto è una delle forme giuridiche più sicure per chi vuole avviare un’attività atteso che limita la responsabilità patrimoniale dei soci.

Ciò significa che se la società non riesce ad onorare un debito, il socio, come persona fisica, non ne risponde poiché a risponderne è solo la società stessa con il suo patrimonio.

Inoltre rispetto a una normale srl (Società a responsabilità limitata), la srls ha costi di costituzione più bassi e costituzione meno burocratica.

Essa però presenta delle limitazioni:

  1. in particolare il capitale sociale è limitato.
  2. capitale sociale minimo 1 euro massimo 9.999,99 euro; 
  3. l’impossibilità di avere un amministratore unico non socio;
  4. il divieto di finanziamenti dei soci, i quali possono finanziare solo attraverso somme versate in conto capitale;
  5. obbligo di depositare un bilancio annuale e una nota integrativa più dettagliati rispetto a una srl ordinaria;
  6. la srls si scioglie automaticamente se il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale di 1 euro;
  7. non può quotarsi in Borsa;
  8. il capitale deve essere versato al momento della costituzione della società;
  9. la srls ha statuto predefinito; i soci sono solo persone fisiche.

In sintesi la Società a Responsabilità Limitata Semplificata è simile alla classica SRL nel senso che le obbligazioni sociali sono coperte solo dal patrimonio aziendale, proteggendo così il patrimonio personale dei soci, tuttavia, a differenza di una SRL ordinaria, non è richiesto un capitale minimo di 10.000 euro.

Si segnala la sentenza del Tribunale di Milano n. 11105 del 3 dicembre 2019, che ha respinto le domande formulate da un creditore sociale verso il socio ed amministratore di una S.r.l. semplificata ( s.r.l.s.) – con capitale sociale di 2.000 euro- per pretesa responsabilità correlata alla manifesta sottocapitalizzazione della società, con impossibilità della stessa di adempiere agli obblighi contrattuali.

I Giudici di Milano hanno precisato che, in base alla normativa vigente, la s.r.l.s è una semplice variante della s.r.l. , pertanto vige il principio cardine secondo cui, per le obbligazioni sociali, risponde la società con il suo patrimonio, anche in presenza di socio unico. Da ciò consegue che quest’ultimo non può essere chiamato a rispondere, ex artt. 2043 e 2476, 7 co., Cod. Civ. per i danni arrecati ai terzi in ragione della semplice manifesta sottocapitalizzazione della società; poiché l’insufficienza dei mezzi patrimoniali non è di per sé un fatto illecito, in un contesto in cui il legislatore ha incentivato proprio l’utilizzo di tale forma societaria per sviluppare l’iniziativa economica e la nascita di imprese. Diversamente

ragionando verrebbe negato il riconoscimento del beneficio della responsabilità limitata a tali soggetti, cosicché gli stessi sarebbero tenuti a rispondere per le obbligazioni assunte dalla società fino al momento in cui non risultino accantonate risorse patrimoniali pari ad almeno 10.000 Euro.

Stante quanto sopra, se la srls non riesce ad onorare un debito, il socio, come persona fisica, non ne risponde.

A risponderne è solo la società stessa con il suo patrimonio. Ciò fa di questa società una delle forme giuridiche più sicure per chi vuole avviare un’attività e limitare le sue responsabilità.

Solo se gli amministratori hanno presentato documenti fiscali per conto della società, non conformi alla normativa, causando accertamenti e rettifiche a carico della stessa, sono responsabili in solido.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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