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Sopraelevazione e diritti dei terzi

Sopraelevazione e diritti dei terzi (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Sopraelevazione e diritti dei terzi (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Quando si vuole effettuare una sopraelevazione è necessario effettuare uno studio di fattibilità, una progettazione dettagliata oltre a permessi ed autorizzazioni.

Da un punto di vista tecnico, le sopraelevazioni possono influire sulla struttura in modo significativo, ad esempio quando vengono realizzati piani aggiuntivi, o essere elementi leggeri senza impatto sulla struttura complessiva, come  nel caso di gazebi e pergolati.

Il D.P.R. 380/2001 testo unico edilizia fa riferimento a questo intervento edilizio. Nello specifico, secondo quanto sancito dall’art. 90 del D.P.R. 380/01, le sopraelevazioni sono concesse sia negli edifici in muratura, che in quelli in cemento armato, acciaio o a pannelli portanti a condizione che l’intero edificio segua le regole stabilite.

Per ottenere l’autorizzazione di sopraelevazione, è necessaria una certificazione dall’ufficio tecnico regionale che indichi il numero massimo di piani aggiuntivi consentiti e verifichi la capacità della struttura esistente di sopportare il nuovo carico.

L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda: a) sopraelevare la costruzione; […] Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo casi particolari.

Sopraelevazione casa indipendente

In linea di massima la sopraelevazione per una casa indipendente, è ammessa a condizione che siano rispettare le condizioni statiche dell’edificio volte a garantire la sicurezza e la stabilità del fabbricato, quindi occorre considerare la capacità della struttura esistente di sopportare il nuovo carico e, nelle zone a rischio terremoti, bisogna verificare la sicurezza antisismica.

Inoltre la Pubblica Amministrazione deve verificare la compatibilità del progetto con la normativa urbanistica stabilita nei piani regolatori vigenti.

Sopraelevazioni in condominio

Secondo lart. 1127 c.c., il proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare di un condominio può aggiungere nuovi piani o fabbriche, a meno che il titolo di proprietà non lo impedisca.

La sopraelevazione deve rispettare le condizioni statiche dell’edificio ed è necessaria l’approvazione dei condòmini i quali possono  opporsi  se questa danneggia l’aspetto dell’edificio, riduce significativamente l’aria o la luce ai piani sottostanti.

Chi effettua la sopraelevazione deve pagare agli altri condòmini un’indennità calcolata in base al valore attuale dell’area occupata dalla nuova costruzione, divisa per il numero dei piani, compreso quello da costruire. Inoltre, è tenuto a ricostruire il lastrico solare che tutti o parte dei condomini avevano il diritto di utilizzare.

La sopraelevazione  determina un incremento della volumetria e della superficie occupata e deve rispettare le distanze minime stabilite dagli strumenti urbanistici locali.

Quale titolo abilitativo serve per la sopraelevazione?

Per effettuare la sopraelevazione, considerata come un intervento di nuova costruzione, è necessario ottenere il Permesso di Costruire.

Nel caso in cui si realizzi una sopraelevazione abusiva dovuta alla mancanza delle adeguate condizioni statiche, è prevista la demolizione, senza possibilità alcuna di sanatoria.

In condominio, se la sopraelevazione ha causato danni ai piani sottostanti o all’aspetto architettonico, i condomini possono ottenere la demolizione o un risarcimento.

Se invece è stata realizzata senza permesso di costruire, ma conformemente alle norme, è possibile ottenere un permesso in sanatoria edilizia.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

 

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