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Genitori in stato di bisogno e doveri dei figli

Genitori in stato di bisogno e doveri dei figli (immagine di copertina a cura della Redazione)

Genitori in stato di bisogno e doveri dei figli (immagine di copertina a cura della Redazione)

I figli hanno il dovere giuridico di assistere i genitori?

I figli non hanno un obbligo di assistenza morale o materiale nei confronti di un genitore salvo nel caso in cui questi versi in stato di bisogno e sia incapace di provvedere ai propri bisogni economici.

La legge prevede che “chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento” può chiedere e ottenere gli alimenti a diverse persone, fra cui ai figli, pertanto non basta lo stato di bisogno, ovvero la totale assenza delle risorse indispensabili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, ma è richiesta anche l’incapacità, da parte del richiedente, di provvedere al proprio sostentamento per gravi problemi fisici o per l’assenza incolpevole di un lavoro.

Lo stato di bisogno deve essere, pertanto, valutato in relazione alle effettive condizioni del soggetto. Si deve tenere conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo dispone, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie (cfr. Cass. n. 25248/2013).

Gli alimenti devono essere assegnati in proporzione al bisogno di chi li richiede e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Quindi l’obbligo potrebbe essere ripartito in modo non equo tra i figli, perché ognuno è obbligato secondo le sue capacità economiche.

L’obbligo di versare gli alimenti può essere soddisfatto anche attraverso prestazioni in natura e non necessariamente monetarie, pertanto l’aiuto può essere dato dal figlio ad esempio ospitando in casa il proprio genitore oppure provvedendo direttamente alle spese necessarie al suo sostentamento.

I figli che si disinteressano dei genitori anziani incapaci di provvedere autonomamente ai propri bisogni, rischiano di incorrere nel reato di abbandono di persone incapaci, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (art. 591 c.p.).

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale e da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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