La donazione obnuziale

La donazione è il contratto con cui una parte detta “donante” disponendo di un proprio diritto, arricchisce l’altra detta “donatario” trasferendole il diritto stesso o assumendo verso di essa un’obbligazione

L’elemento psicologico richiesto è definito “animus donandi”, ovvero lo spirito di liberalità che accompagna ogni attribuzione patrimoniale donativa e dal punto di vista formale è richiesta una forma ad substantiam.

La donazione obnuziale o propter nuptias

Si tratta di un istituto disciplinato dall’art. 785 c.c. che prevede tre ipotesi: il caso in cui la donazione è effettuato da uno sposo nei confronti dell’altro; e altre due ipotesi che ricorrono allorquando la veste di donante è assunta da un terzo che dispone dei propri beni a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da un determinato matrimonio.

Si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio.

Essa è una donazione sotto condizione sospensiva mista.

Qualora il matrimonio sia annullato la donazione è nulla, restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo (ex art. 128).

In caso di separazione o divorzio

L’art. 785 c.c. è stato considerato inapplicabile al divorzio che opera ex nunc e quindi non elide ed anzi presuppone l’esistenza di un matrimonio valido ed efficace.

A maggior ragione non si applica in caso di separazione che non elimina neppure il vincolo matrimoniale.

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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