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La conclusione del contratto mediante esecuzione

La conclusione del contratto mediante esecuzione (Immagine a cura della Redazione)

La conclusione del contratto mediante esecuzione (Immagine a cura della Redazione)

Accanto allo schema ordinario di formazione del contratto, che si realizza attraverso lo scambio di proposta e accettazione, il nostro Ordinamento Giuridico prevede che l’accordo possa formarsi anche attraverso altri schemi.

Tra questi schemi “alternativi” rientra la fattispecie prevista dall’art. 1327 c.c. secondo cui: “Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno”.

La regola generale trova quindi una prima importante eccezione in tutte quelle ipotesi in cui la conclusione del contratto si verifica mediante inizio di esecuzione della prestazione, senza che si renda necessaria una preventiva dichiarazione di accettazione da parte dell’oblato.

Tale eccezione / deroga trova la sua giustificazione nella necessità di tutelare l’interesse del proponente ad una pronta ed immediata esecuzione della prestazione da parte dell’oblato, interesse che in alcuni casi può essere così rilevante da risultare prevalente rispetto a quell’altro relativo alla preventiva notificazione dell’avvenuta accettazione.

L’inizio di esecuzione non è equiparabile all’accettazione, pertanto tale modalità di conclusione del contratto non può essere utilizzata per i contratti a forma vincolata.

Inoltre è bene evidenziare che non costituiscono inizio di esecuzione, le attività meramente preparatorie dell’esecuzione vera e propria.

Pertanto, la conclusione del contratto del contratto ex art. 1327 c.c. presuppone: a) la conformità dell’esecuzione alla proposta; b) una prestazione che palesi l’insorgenza del vincolo contrattuale; c) non si applica ai contratti in cui è parte la Pubblica Amministrazione in quanti tali contratti prevedono la forma scritta ad substantiam.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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