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Installazione del climatizzatore nel cortile condominiale

Installazione del climatizzatore nel cortile condominiale (Immagine a cura della Redazione)

Installazione del climatizzatore nel cortile condominiale (Immagine a cura della Redazione)

E’ necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale per installare un climatizzatore nel cortile del condominio?

Cassazione Civile sentenza n. 1795/2024

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1795 / 2024 ha chiarito che è possibile procedere all’installazione del climatizzatore nelle parti comuni purché non venga alterato il decoro architettonico dell’edificio.

Il termine “decoro architettonico” si riferisce all’aspetto estetico di un edificio. Comprende la sua facciata, le finestre, le balconate e altri elementi strutturali e rappresenta l’equilibrio tra il design e gli elementi decorativi di un edificio, conferendogli un’identità unica.

Una violazione si verifica quando vengono apportate modifiche non autorizzate che alterano l’aspetto originale dell’edificio, come ad esempio cambiare il colore delle finestre o aggiungere strutture non conformi.

Secondo i Giudici di Legittimità: “l’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione”. Il rilascio o il diniego della autorizzazione “può tutt’al più significare l’inesistenza o l’esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino determinatosi all’installazione”.

Pertanto se l’installazione non ha determinato l’alterazione della destinazione delle cose comuni, né impedito ad altri condomini di farne parimenti uso, è consentito il montaggio dei condizionatori nelle parti comuni.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, quindi, trattasi di diritto di ciascun condomino di servirsi delle cose comuni previsto dall’art. 1102 c.c.

Si rileva comunque che se il manufatto danneggia l’estetica oppure occupa troppo spazio, l’amministratore potrà agire in giudizio contro il proprietario per ottenere la liberazione dell’area anche senza il previo mandato dell’assemblea, rientrando tra i suoi compiti la tutela delle parti comuni come appunto il decoro architettonico.

Quindi il condominio, seppur non deve essere coinvolto ex ante rispetto alla installazione dell’impianto, può però intervenire ex post se esso viola i limiti posti dall’art. 1102 cod. civ.

Resta tuttavia salva la possibilità che il regolamento condominiale ponga un divieto assoluto, nel qual caso l’attività non è consentita.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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