Prescrizione delle polizze vita

Intervento della Corte Costituzionale in ordine alla prescrizione delle polizze vita

Art. 2952 c.c.

L’art. 2952 c.c. prevede che “Il diritto al pagamento delle rate di premio delle polizze si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità”.

Sentenza n. 32 del 29.2.2024 della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 32 del 29.2.24 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2952 comma 2 c.c., nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita (c.d. polizze vita), per i quali opera la prescrizione decennale.

La Corte, infatti, dopo aver premesso che nella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalità, potendo stabilire la lunghezza dei termini di prescrizione, allo scopo di bilanciare gli interessi pubblici con quelli privati, ha affermato tuttavia che tale discrezionalità incontra un limite, in quanto  la prescrizione deve rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza non può rendere inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso.

Tale limite, secondo la Consulta, risulta superato dal comma 2 dell’art. 2952 c.c. in riferimento al termine di prescrizione previsto proprio per le polizze vita atteso che in tali contratti è verosimile che il titolare del diritto al pagamento sia un terzo beneficiario, il quale potrebbe non sapere di avere acquisito il diritto, pertanto avrebbe difficoltà ad esercitarlo in tempi brevi.

Conclusioni

In conclusione, secondo la Consulta, la predetta norma non solo viola il principio di ragionevolezza previsto dall’art. 3 della Costituzione, ma, per di più, pregiudica i diritti che derivano dal risparmio previdenziale tutelato dall’art. 47  della Costituzione.

La Corte ha dunque dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l’art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale”.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

Translate »