I diritti del nascituro

Il nascituro ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale?

Con il termine “nascituro” si indica colui che nascerà, quindi, un futuro soggetto di diritti.

Secondo giurisprudenza consolidata, anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, che si sia verificata per fatto illecito di terzo anteriormente alla nascita, ha diritto al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto parentale (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 9700/2011).

Secondo i Giudici di Legittimità il diritto al risarcimento sorge al momento della nascita in quanto è irrilevante configurare la soggettività giuridica del nascituro al momento dell’evento dannoso occorso al padre, perché il diritto di credito è vantato dal figlio in quanto nato orfano, e ha origine esclusivamente con la sua nascita, non prima.

Pertanto il risarcimento è dovuto per la lesione del diritto al godimento del rapporto parentale senza che sia necessario configurare la soggettività giuridica del concepito.

Nello stesso senso la più recente sentenza n. 4571/23 secondo cui: il danno parentale” è quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.

Sulla scorta di tali presupposti, i Giudici di Piazza Cavour riconoscono il danno parentale anche al figlio non ancora nato al momento del sinistro ritenendo che è l’esistenza stessa del rapporto di parentela che fa presumere la sofferenza del familiare.

In applicazione dei citati principi giurisprudenziali, quindi il nascituro ha diritto ad ottenere il riconoscimento di tale danno, in quanto nato orfano.

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

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