Site icon SportPress24

Il possesso: le azioni possessorie

Il possesso (Immagine a cura della Redazione)

Il possesso (Immagine a cura della Redazione)

Il possesso è il potere che un soggetto esercita su una cosa comportandosi come se fosse titolare del diritto di proprietà. (art. 1140 c.c.)

Le azioni possessorie

Trattasi di azioni che tutelano il possessore contro colui o coloro che lo privano del bene posseduto e non solo.

A) L’azione di reintegrazione o spoglio

L’art. 1168 c.c. prevede che: chi è stato violentemente od occultamente spogliato dal possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore la reintegrazione del possesso medesimo.

Tale azione detta di reintegrazione o spoglio, ha lo scopo di garantire a chi possiede un bene un sollecito intervento giudiziario, indipendentemente dalla prova che sullo stesso gli spetti un diritto ed è volta a reintegrare nel possesso del bene chi sia rimasto vittima di uno spoglio ( privazione duratura del possesso e può essere totale o parziale) violento o clandestino, posto in essere contro la volontà espressa o presunta del possessore o detentore.

Lo spoglio deve essere caratterizzato dal dolo o dalla colpa.

Inoltre l’azione può essere esercitata solo quando lo spoglio risulti accompagnato dal c.d. animus spoliandi, cioè dalla coscienza e volontà del soggetto di compiere un illecito ex art. 2043 c.c., nella consapevolezza di ledere.

I soggetti legittimati sono il possessore e chi ha la detenzione qualificata (cioè il possesso non deve essere in ragione di ospitalità o servizio).

L’azione deve essere proposta entro 1 anno dallo spoglio ed in caso di spoglio clandestino, il termine decorre dalla scoperta.

La reintegrazione è ordinata dal giudice e può essere previsto il risarcimento del danno.

Il giudizio si divide in due fasi: – la fase di urgenza in cui il Giudice, dopo aver accertato l’avvenuto spoglio e valutato la sussistenza o de fumus boni iuris del ricorrente, ovvero la non palese infondatezza della pretesa dal punto di vista della sola legittimazione, emana l’ordine di reintegrazione; – la fase di merito in cui il Giudicante valuta la fondatezza della pretesa alla luce delle norme di diritto e può pertanto rigettare o accogliere la domanda con l’emanazione di una sentenza definitiva.

B) L’azione di manutenzione

L’art. 1170 c.c. prevede che: il possessore molestato nel possesso di un immobile, nel diritto reale su un immobile o universalità di mobili, può entro un anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

L’azione di manutenzione non può essere esperita dal detentore (qualificato o non).

A differenza dello spoglio che incide sulla cosa mediante uno spossessamento, la molestia ( che può essere attuale o anche potenziale), incide invece solo sul godimento della cosa stessa, la quale, infatti, permane nella disponibilità del possessore.

Per molestia o turbativa si intende qualunque attività che arrechi al possessore un apprezzabile disturbo.

Tale azione può essere esercitata solo nel caso in cui il possesso duri da oltre un anno, sia continuo e non interrotto, e che non sia stato acquistato con violenza o clandestinità. Altrimenti essa potrà essere proposta solo decorso un anno dal giorno in cui esse sono cessate.

È richiesta la colpa o il dolo, salvo diversamente disposto dalla legge.

Colui che ha subito uno spoglio non violento o non clandestino, e cioè abbia subito uno spoglio semplice, deve chiedere di essere reintegrato nel possesso se ricorrono le condizione ex art. 1170 secondo comma.

Può esercitare tale azione il possessore di beni immobili, di un’universalità di mobili o di un diritto reale su un immobile, e solo a condizione che sia possessore da almeno un anno, in modo continuativo e non interrotto.

C) L’azione di nunciazione

L’azione di nunciazione può essere esperita anche dal proprietario che non possiede o dal titolare di un diritto reale di godimento.

Non può essere proposta dal detentore.

Essa fa parte delle azioni cautelari, che hanno lo scopo di far cessare una minaccia presente o futura che potrebbe concretizzarsi in un danno.

In questa azione vi una la scissione del giudizio in due fasi:

1) carattere cautelare e di urgenza, con l’emanazione di provvedimenti provvisori, per assicurare gli effetti della futura decisione.

2) di merito, dove si accertano i presupposti di legge

Le azioni di nunciazione sono due: 1) Denunzia di nuova opera ex art. 1171 c.c.; 2) Denunzia di danno temuto.

In particolare nell’ipotesi di denunzia di nuova opera, l’intento è quello di prevenire il pregiudizio che potrebbe derivare dalla costruzione di un’opera da altri intrapresa e non terminata.

Trattasi di azione che avendo carattere prettamente cautelare, non può più essere promossa se l’opera è terminata o se è trascorso un anno dal suo inizio.

Invece, la denunzia di danno tenuto, ha lo scopo di prevenire il danno che potrebbe derivare da costruzioni o cose già esistenti ed è necessario che sussista l’urgenza di provvedere determinata dall’esistenza del fumus bini iuri e del periculum in mora.

Il giudizio si articolare in una prima fase che si esaurisce con l’emissione di un provvedimento cautelare che ha natura provvisoria e può essere modificato e una seconda fase a cognizione piena che si conclude con la pronuncia di una sentenza definitiva.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

Exit mobile version