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Differenza tra contratti tipici e contratti atipici

Differenza tra contratti tipici e contratti atipici (immagine a cura della Redazione)

Differenza tra contratti tipici e contratti atipici (immagine a cura della Redazione)

Nella prassi sono sempre più diffusi i contratti “atipici” ovvero quei contratti che, a differenza di quelli “tipici”, non sono espressamente regolamentati dal legislatore, ma che trovano il loro fondamento nell’autonomia contrattuale riconosciuta ai privati.

A norma dell’art. 1321 c.c. il contratto è un accordo con cui due o più parti mirano a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Il legislatore ha inteso tipizzare una serie di figure contrattuali che rispondono a un criterio predeterminato di meritevolezza degli interessi perseguiti.

I contratti “tipici” o “nominati” sono contenuti nel Libro IV, Titolo III, Capo I del Codice civile.

Fra i contratti tipici ricordiamo la compravendita di cui all’art. 1470 c.c., il contratto di locazione, disciplinato dall’art. 1571 c.c.,  il contratto di trasporto regolato dall’art. 1678 c.c., il contratto di mandato ex art. 1703 del Codice civile, il contratto di assicurazione  disciplinato dall’art. 1882 c.c.

L’art. 1322 c.c., prevede che “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.

Pertanto il Legislatore ha attribuito alle parti la libertà di concludere contratti atipici determinandone non solo il contenuto, ma anche di stipulare contratti che non sono espressamente tipizzati.

Ai sensi dell’art. 1323 c.c., anche i contratti atipici sono sottoposti alle norme generali contenute nello stesso Codice sul contratto.

Unico limite che viene dato dal legislatore è quello che riguarda il controllo di meritevolezza degli interessi perseguiti, pertanto l’autonomia contrattuale deve svolgersi in modo da non contrastare con l’utilità sociale.

Pertanto i contratti atipici possono essere conclusi solo se sono leciti e diretti al perseguimento di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ( cfr. Cass. Civ.  n. 2288/2004),  ha chiarito che possono dirsi diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ex articolo 1322, 2° comma c.c., tutti i contratti atipici non contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Contratti atipici in senso stretto e atipici misti

All’interno dei contratti atipici è possibile distinguere:

  1. a) atipici in senso stretto, ovvero quelli che non sono regolati dalla legge e non hanno alcun rapporto con schemi contrattuali tipici. Ai quali si applica la disciplina generale dei contratti anche se la giurisprudenza cerca di farli rientrare in alcune figure tipiche con le quali presentano delle similitudini;
  2. b) atipici misti, che presentano elementi propri di più tipologie contrattuali previste dalla.

Secondo la dottrina, ai contratti atipici misti si applicano le norme corrispondenti a ciascun tipo legale, se compatibile (teoria della combinazione), invece, secondo la giurisprudenza si applica la disciplina del contratto prevalente (teoria dell’assorbimento).

Fra i contratti atipici ricordiamo: il contratto di albergo; il contratto di spedalità; il contratto di noleggio; il contratto di parcheggio, sostanzialmente ricondotto al contratto di deposito; il contratto di catering, il leasing, il franchising, l’engineering, i contratti di pubblicità, la fideiussione omnibus, il contratto autonomo di garanzia.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

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Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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