Polizza Infortuni e criterio di ripartizione fra eredi

Come avviene la divisione dell’indennizzo dovuto in virtù di polizza infortuni in caso di eredi legittimi? Quali sono le spettanze?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 11421 del 30.4.21 hanno chiarito il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla questione della ripartizione tra gli eredi dell’indennizzo di una polizza vita e, più in particolare, chiariscono se essa debba avvenire in parti uguali oppure nel rispetto delle quote ereditarie.

In primo luogo le Sezioni Unite partono dal presupposto che l’assicurazione sulla vita, sia riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo. L’unica differenza consiste nel diritto in capo ai terzi di acquisire non per mezzo della sola stipulazione, ma mediante la designazione quali beneficiari. Pertanto, il diritto del beneficiario nasce dalla polizza assicurativa ed infatti quest’ultimo può rivolgersi direttamente alla Compagnia Assicurativa per ottenere la corresponsione di quanto gli spetta.

Conseguente a questo orientamento è proprio la decisione assunta nel 1994 dalla Corte di Legittimità (Cass., 10 novembre 1994, n. 9388), poi seguita dalla giurisprudenza fino al 2015, secondo cui le previsioni normative in materia di assicurazione sulla vita non implicano un “rinvio materiale” alla disciplina della successione ed è per questo che, alla morte dello stipulante, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione dell’indennizzo stabilito nella polizza, i beneficiari dell’assicurazione sulla vita sono creditori per una medesima “causa credendi”, dando così luogo ad un’obbligazione solidale ex latere creditoris e potendosi ragionevolmente presumere l’uguaglianza delle quote a loro dovute.

Pertanto, si asserisce che l’erede acquisti l’indennità iure proprio e non iure successionis. Nascendo il suo diritto non dalla successione bensì dal negozio giuridico stipulato dall’assicurato. I cui effetti in favore dei beneficiari potranno realizzarsi soltanto alla morte di questo (siamo davanti ad un negozio giuridico inter vivos con effetti post mortem).

Nel 2016 (Cass., 21 dicembre, n. 26606), la Cassazione aggiunge che i beneficiari di una polizza vita, qualora siano individuati negli eredi legittimi, acquistano un diritto che va oltre l’eventuale titolo di vocazione. Di talché, alla morte del de cuius, beneficiari sarebbero tutti gli eredi in astratto, successibili per legge, a prescindere dal fatto che la vocazione, in concreto, sia solamente testamentaria.

Nel 2015 l’orientamento maggioritario subisce un’inversione di rotta  (Cass., 29 settembre, n. 19210). La Cassazione sostiene che la locuzione “eredi legittimi” non possa che far riferimento sia al modo in cui tale qualità sia stata acquisita, sia alla misura della quota ereditaria. Tant’è che si afferma che qualsiasi altro significato attribuitogli sarebbe “privo di giustificazione sul piano dell’esegesi letterale”.

Peraltro, la Corte ritiene che si arrivi alla medesima conclusione attraverso l’interpretazione secondo la comune volontà delle parti e facendo altresì riferimento all’’interpretazione teleologica, ovvero interrogando il c.d. “buon senso dell’uomo comune”.

Le Sezioni Unite sposano la tesi della giurisprudenza maggioritaria.

Innanzitutto, rispondono ai primi due quesiti. I beneficiari della polizza, intesi come “eredi legittimi e/o testamentari”, sono coloro che al momento dell’apertura della successione rivestono tale qualità “in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, a prescindere dalla circostanza che essi accettino o meno l’eredità. L’evento morte è rilevante solo in quanto momento dal quale si verificano gli effetti del negozio giuridico. Di conseguenza, nel caso in cui nella polizza vi siano individuati in qualità di beneficiari gli “eredi legittimi” e alla morte dello stipulante la successione si apra ex testamento, avranno comunque diritto all’indennizzo tutte le persone astrattamente rientranti in quella categoria, a prescindere dall’effettiva vocazione.

Pertanto, ove lo stipulante volesse revocare il beneficio in favore degli “eredi legittimi” lo potrebbe fare solamente ai sensi dell’art. 1921 c.c.. Infatti, la polizza vita e il testamento operano su due piani totalmente diversi.

Inoltre le Sezioni Unite propendono per l’assoluta estraneità della materia successoria alle polizze vita.

Ciò non esclude che lo stipulante possa liberamente designare quali beneficiari i soggetti che vuole e per la quota che desidera. Anche nella misura in cui gli succederanno, non si può presumere che, qualora ciò non venga fatto, vi sia un automatico rinvio alle norme successorie.

È giusto, quindi, ritenere che “in forza della designazione degli “eredi” quali beneficiari dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto” e, ove non risulti diversamente, saranno beneficiari per la medesima quota.

In conclusione le Sezioni Unite ritengono corretta la divisione dell’indennizzo in parti uguali tra gli eredi.

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

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