Cos’è il lavoro somministrato?

Il lavoro in somministrazione è una forma contrattuale che consente alle aziende di avvalersi del supporto professionale di un lavoratore riducendone l’incidenza sui costi di bilancio in quanto il lavoratore è assunto e retribuito da soggetti autorizzati (somministratori) iscritti in un apposito Albo informatico tenuto presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, per poi svolgere l’attività lavorativa presso l’azienda che ne richiede le prestazioni.

La disciplina è contenuta nel Decreto Legislativo 15.6.2015 n. 81 e coinvolge tre soggetti: – Agenzia; – Lavoratore; – Impresa utilizzatrice, legati da due differenti rapporti contrattuali:

  • il contratto commerciale di somministrazione tra utilizzatore e somministratore che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  • il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore, anch’esso o a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Poteri e obblighi

In tale tipologia contrattuale il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori è esercitato dall’utilizzatore, posto che il lavoratore svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice (art. 30), invece il potere disciplinare è riservato al somministratore, al quale l’utilizzatore comunica gli elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare (art. 35, comma 6).

In ossequio al disposto del D. Lgs. 81/2008, sono a carico del somministratore i rischi per la sicurezza e la salute, gli obblighi informativi e l’addestramento del lavoratore, salva diversa previsione contrattuale che pone l’obbligo a carico dell’utilizzatore; l’utilizzatore, dal canto suo, deve comunque osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4).

La retribuzione viene versata direttamente dal somministratore e a questi rimborsata dall’utilizzatore, oltre agli oneri previdenziali (art. 33, comma 2) e gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico del somministratore (art. 37).

L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo diritto di rivalsa verso il somministratore (art. 35, comma 2).

Resta a carico dell’utilizzatore la responsabilità per danni arrecati a terzi dai lavoratori nello svolgimento della prestazione lavorativa (art. 35, comma 7).

Il soggetto utilizzatore può essere anche la Pubblica Amministrazione ma, in tale ipotesi, la somministrazione è consentita solo a tempo determinato (art. 36, D.Lgs. n. 165/2001).

In ogni caso, a norma dell’art. 32, non è possibile ricorrere alla somministrazione del lavoro per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive ove nei 6 mesi precedenti, sono stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione; presso unità produttive in cui è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione; nel caso di datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in conformità al D.Lgs. n. 81/2008.

Il contratto di somministrazione deve essere redatto in forma scritta, pena la nullità, con la conseguenza che i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.

Contratto di somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato

A seconda dei casi ci sono dei limiti e degli obblighi da rispettare.

In particolare, per il contratto a tempo determinato, si deve rispettare il limite temporale di 36 mesi.

Inoltre ci sono dei limiti quantitativi che variano a seconda dei CCNL di riferimento applicati dall’utilizzatore: ad esempio il CCNL Commercio prevede che non possono essere impiegati lavoratori con contratto di somministrazione oltre il limite del 15% dell’organico assunto a tempo indeterminato.

In ipotesi di contratto a tempo indeterminato, invece, non ci sono limiti temporali, ma solo quantitativi in quanto l’azienda utilizzatrice può ricorrere a questa tipologia di contratto nel limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato assunti direttamente.

Anche in questo caso la percentuale può variare a seconda del CCNL di riferimento.

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
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