Il risarcimento del danno da perdita di chance

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 5.9.2023 n. 25910 ha ritenuto che “ la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato, la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:

1. Nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità, prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;

2. Nell’accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l’evento di danno. Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (cioè dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l’incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata)”.

Ne consegue che chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento di tale voce di danno, è tenuto ad allegare e provare l’esistenza dei suoi elementi costitutivi, ovvero la plausibile occasione perduta, il possibile vantaggio perso e il conseguente nesso causale, fornendo la relativa prova anche mediante presunzioni ed eventualmente ricorrendo ad un calcolo di probabilità ( cfr. Cass. Civ. 7110/2023).

Il danno da perdita di chance perduta, quindi, consiste non nella perdita di un vantaggio economico e/o non economico che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato.

Questo concetto è spesso applicato in caso di contesti medici, in ipotesi di danni per  mancata diagnosi tempestiva o di trattamento errato, che hanno ridotto  la probabilità di recupero o guarigione.

Categorie di Danni Risarcibili

Una volta dimostrata la perdita di chance, occorrerà individuare la tipologia di danni risarcibili.

Si possono distinguere:

Danni Patrimoniali, ossia le perdite di natura economica che il soggetto ha subìto a causa della perdita dell’opportunità.

Danni Non Patrimoniali, ovvero il disagio, lo stress e altri impatti negativi sulla qualità della vita dell’individuo, compreso il Danno Morale consistente nel  turbamento dello stato psicologico del soggetto e l’offesa ai valori personali e all’integrità morale dell’individuo.

Come si calcola

Il calcolo del risarcimento per danno da perdita di chance non è sempre agevole in quanto prende in considerazione elementi soggettivi e incerti.

Per effettuare detto calcolo si tiene conto dei seguenti fattori:

Probabilità della Chance Perduta: si valuta quale sia la probabilità che la chance si sarebbe concretizzata se non fosse stata persa a causa dell’azione o dell’omissione negligente.

Entità del Danno: si valuta quale sarebbe stato il risultato positivo ottenibile e quale danno effettivo è stato subito a causa della perdita della chance.

Nesso di causalità tra l’azione o l’omissione negligente e la perdita effettiva della chance.

Per il calcolo si fa riferimento a due diverse tipologie: calcolo  Probabilistico che valuta quanto sia probabile che l’individuo avrebbe avuto successo se l’opportunità non fosse stata persa: in base a questa probabilità, viene determinato il valore del risarcimento; calcolo  Percentuale con cui viene stabilito un valore percentuale che rappresenta la percentuale dell’opportunità persa che l’individuo ha effettivamente perso a causa dell’azione negligente o illecita: questo valore percentuale viene quindi applicato al valore totale dell’opportunità per determinare l’importo del risarcimento.

In conclusione, quindi, trattasi di un danno consistente nel venir meno della possibilità di ottenere nel futuro vantaggi a causa di un danno ingiusto.

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
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