Trasferimento di somme di denaro tra parenti

Donazione di somme di denaro fra parenti: Regole diverse a seconda del valore.

Oggetto di una donazione può essere anche una somma di denaro, ma in tal caso si pone il problema della forma del negozio.

Donazioni di non modico valore

In particolare vige l’obbligo della forma dell’atto pubblico ad substantiam e le presenza di due testimoni quando si tratta di donazioni di somme di denaro di non modico valore, poiché in mancanza di tali formalismi la donazione è nulla e nasce in capo al beneficiario l’obbligo di restituire quanto ricevuto ai sensi dell’art. 2033 c.c.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.18725 del 27 luglio 2017 hanno chiarito che le liberalità effettuate con trasferimento di denaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari, devono essere qualificati come donazione diretta e pertanto sono nulle se non vengono effettuate con atto pubblico.

Nel caso in cui sia stata effettuata una donazione di denaro di non modico valore e non siano state rispettate le suddette formalità richieste a pena di nullità, per stabilizzarne gli effetti si può ricorrere a una delle seguenti soluzioni: a) rinnovare la donazione mediante atto formale ai sensi dell’art. 782 c.c.; b) stipulare una c.d. donazione liberatoria con la quale il donante libera il donatario dall’obbligo di restituirgli la somma trasferita e indebitamente detenuta a causa della nullità della donazione per difetto di forma; c) confermare la donazione nulla per difetto di forma alle condizioni di cui all’art. 799 c.c. secondo il quale la nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

Tassazione sulle donazioni

Per quanto riguarda la tassazione, per le donazioni di denaro la legge prevede l’applicazione dell’imposta sulle donazioni che varia a seconda del grado di parentela tra donante e donatario, con la previsione di alcune franchigie.

In particolare:

  • nel caso di donazione tra coniugi, genitori e figli o nonni e nipoti: l’aliquota è del 4% con una franchigia di 1.000.000 euro;
  • nell’ipotesi di donazioni tra fratelli e sorelle : è prevista un’aliquota del 6% con una franchigia di 100.000 euro;
  • se la donazione è posta in essere tra zii e nipoti: l’aliquota è del 6%, senza franchigia;
  • se, invece, la donazione avviene tra altri parenti o tra soggetti estranei: è prevista un’aliquota dell’8%, senza franchigia.

Inoltre,  se il beneficiario della donazione è un soggetto portatore di handicap si applica una franchigia di 1.500.000 euro mentre l’aliquota dipende dal grado di parentela come sopra riportato.

A questa si aggiunge l’imposta di registro, che si versa allo Stato ogni volta che si firma un atto scritto e lo si registra.

Donazione indiretta

Se poi si tratta di una donazione anche di non modico valore, ma finalizzata all’acquisto di un bene determinato ( cosiddetta donazione indiretta), non è necessario ricorrere al Notaio.

Un esempio tipico è quello di un genitore che trasferisce una somma di denaro al figlio per l’acquisto di un immobile; in tal caso basterà trasferire il denaro tramite bonifico, inserendo come causale la dicitura” donazione per acquisto casa”.

Sino ad oggi, l’Agenzia delle Entrate faceva valere una sua circolare n.30 del 2015, in cui affermava che anche le donazioni indirette prive di qualsiasi tipo di registrazione avrebbero dovuto pagare l’imposta di registro.

Tale impostazione è stata ritenuta  «imprecisa e incompleta» dalla Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 7442/2024 ha ritenuto che una donazione indiretta e informale non può essere soggetta ad alcuna imposta di registro proprio perché avvenendo solo tramite un bonifico o la consegna dei soldi nelle mani del figlio / familiare, gli importi non sono registrati ufficialmente all’Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che a dover pagare tale imposta di registro saranno solo le donazioni avvenute tramite la redazione di un atto scritto registrato, oppure nel caso di importi superiori al milione di euro, da cui si dovrà detrarre anche l’apposita aliquota del 4%.

Il fisco, quindi, non potrà mettere le mani su un importo di denaro su cui non vi è lo specifico obbligo di registrazione, e sarà in grado di approfondire le dinamiche della donazione e verificarne la regolarità solo nel caso in cui la donazione sia ammessa dal donante o dal ricevente durante un accertamento fiscale, oppure qualora essa abbia un importo superiore ai 180.000 euro, caso in cui l’amministrazione fiscale ha il diritto di controllare la donazione a prescindere da qualsiasi altra circostanza.

Donazione di modico valore

Se la donazione ha ad oggetto una somma di denaro di modico valore, a norma dell’art. 783 c.c., non è necessario stipulare un atto pubblico e il contratto si perfezionerà con la consegna della somma.

Nel caso di donazione tramite bonifico bancario, occorre fare molta attenzione alla causale del bonifico, che deve essere chiara e precisa e deve indicare a che titolo avviene il trasferimento di denaro da un conto all’altro ( ad esempio prestito infruttifero, regalo).

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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