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Eredità giacente

Eredità Giacente

Eredità Giacente

Eredità Giacente: cosa succede se un soggetto muore ab intestato, senza eredi?

Al momento dell’apertura della successione, ovvero quando muore una persona, prima che la sua eredità venga accettata, si genera una fase di incertezza durante la quale il patrimonio del “de cuius rimane “in giacenza” finché il primo chiamato all’eredità (quindi gli eredi testamentari in caso di successione testamentaria o gli eredi legittimi in caso di successione legittima) la accetterà oppure nell’ipotesi di rinuncia da parte del primo vi sia l’accettazione da parte di altro chiamato all’eredità.

Durante questa fase, si può ricorrere alla nomina di un Curatore dell’eredità giacente, che si occuperà di amministrare e gestire l’asse ereditario.

L’art. 528 c.c. , al riguardo, così statuisce “ Quando il chiamato non ha accettato l’eredità  e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità. Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni “.

La legge dispone che il ricorso per la nomina del Curatore dell’eredità giacente possa essere presentato da chiunque vi abbia interesse o d’ufficio, ovvero: i chiamati all’eredità che non si trovino nel possesso dei beni; i designati ulteriori, ossia i chiamati di grado successivo; i legatari; i creditori del defunto; chi ha proposto (o intende proporre) azioni contro l’eredità.

Il ricorso deve essere presentato al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Il Tribunale, una volta ricevuto il ricorso, emette il decreto di nomina che deve essere notificato, a cura del Cancelliere, al Curatore, è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ed iscritto nel registro delle successioni.

Contro tale decreto è ammesso reclamo.

Il Curatore, una volta ricevuta la notifica della nomina, presta giuramento davanti al Giudice, impegnandosi a custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità.

Obblighi del curatore dell’eredità giacente

Il Curatore è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità e ha l’obbligo amministrare l’eredità rendendo conto della propria amministrazione.

Si applicano in tal caso le disposizioni previste in materia di accettazione con beneficio di inventario.

L’inventario è redatto ad opera del Cancelliere o di un Notaio.

Nel caso in cui debba compiere atti di straordinaria amministrazione, il Curatore deve presentare un ricorso al Tribunale in composizione collegiale che provvede in camera di consiglio (art. 737 c.p.c. e art. 50 bis c. 2 c.p.c.)

Il Curatore ha la legittimazione processuale in nome e per conto dell’eredità.

Cessazione della Curatela

La curatela cessa per revoca del provvedimento di nomina; per accettazione dell’eredità da parte del chiamato; per esaurimento dell’attivo ereditario; in caso di accertamento della mancanza di chiamati all’eredità (in questo caso l’eredità si devolve allo Stato).

La cessazione della curatela opera di diritto senza che sia necessario un provvedimento giudiziale e l’erede, automaticamente, subentra al curatore in tutti i rapporti giuridici relativi al patrimonio ereditario.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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