Eredità e Legato

Per eredità, si intende la successione nella titolarità di un patrimonio in seguito alla morte di una persona.

Da un punto di vista giuridico, però, occorre distinguere due categorie di lasciti: la vera e propria eredità e il legato.

L’eredità comprende l’intero patrimonio del defunto, quindi l’insieme di tutti i suoi beni ma anche i diritti e gli obblighi che facevano capo al de cuius e può essere divisa in quote, come avviene ad esempio tra il coniuge e i figli del defunto.

Ad esempio, se il defunto lascia la moglie e due figli, senza fare testamento, a ciascuno degli eredi spetta una quota pari a un terzo dell’intero patrimonio ereditario, pertanto, sarà necessaria una divisione tra gli eredi, per attribuire a ciascuno la piena proprietà di uno o più beni determinati.

Il legato si differenzia dall’eredità, poiché trattasi di un lascito che ha per oggetto un particolare bene o un diritto specificamente individuato, pertanto, salvo casi particolari, il legato presuppone la presenza di un testamento, in cui il defunto ha manifestato la volontà di lasciare quel bene a una certa persona.

L’eredità, al contrario, viene devoluta anche in mancanza di un testamento, come spesso accade, in base alle regole previste dalla legge.

Inoltre l’eredità richiede sempre un’accettazione, espressa o tacita, da parte della persona designata, mentre il legato si acquista automaticamente, senza bisogno di accettazione, pur essendo possibile rinunciarvi. (art. 649 c.c.)

Ciò dipende anche dal fatto che l’eredità, oltre ai beni e diritti, comprende anche degli obblighi ( es. eventuali debiti del defunto). L’accettazione dell’eredità comporta dunque una valutazione discrezionale da parte dell’erede designato, che potrebbe anche avere interesse a non accettare, se i debiti sono superiori all’attivo del patrimonio.

Il legatario, invece, non risponde mai dei debiti del defunto.

In particolare i debiti competono solo agli eredi in quanto il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari (art. 756 c.c.).

Se sul legato sono posti degli oneri, il legatario comunque risponde non oltre quanto ricevuto (art. 671 c.c.);

Differenze fra i due istituti riguardano anche il possesso: l’erede infatti continua il possesso del defunto con effetto dall’apertura della successione (art. 1146, 1° comma, c.c.); il legatario, invece, comincia un nuovo possesso su quanto ricevuto a titolo di legato (art. 1146, 2° comma, c.c.).

Un’altra distinzione tra eredità e legato riguarda la possibilità di apporre a essi un termine, infatti nella successione ereditaria non può essere previsto un termine, mentre il diritto del legatario può essere limitato nel tempo prevedendo sia un termine iniziale che finale.

In sintesi:

L’eredità è una forma di successione a titolo universale che rappresenta l’insieme di tutti i beni, diritti e obbligazioni di una persona deceduta con la conseguenza che l’erede subentra nella posizione giuridica del defunto, acquisendo la proprietà di tutti i beni o di quote indivise di essi e risponde anche di tutte le obbligazioni del defunto, potenzialmente anche di valore superiore ai beni ricevuti, a meno che non accetti l’eredità con beneficio d’inventario.

Il legato, invece, è una firma di successione a titolo particolare in quanto trattasi di un’attribuzione specifica fatta dal testatore mediante testamento a una o più persone, quindi il legatario riceve un bene o un diritto specificamente individuato e, di regola, non risponde dei debiti del defunto.

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

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