Il mantenimento del figlio maggiore di età

L’assegno corrisposto per il mantenimento del figlio maggiorenne non lo esonera dall’impegno di ricercare un’attività lavorativa.

In sede di separazione personale dei coniugi, l’assegno corrisposto per il mantenimento del figlio non è eterno. Ciò significa che non esonera il figlio dall’impegno di ricercare un’attività lavorativa ed il raggiungimento di un’autosufficienza economica.

Il c.d. “principio di autoresponsabilità’ “deve infatti guidare il figlio maggiorenne che percepisce tale contributo ad attivarsi per l’effettivo raggiungimento della piena autonomia economica.

Domanda di assegno di mantenimento per un figlio (ultra)maggiorenne

E’ onere del richiedente provare la mancanza di indipendenza economica, di avere curato la propria preparazione professionale e operando nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito. Per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.

Pronunce della Suprema Corte

Al riguardo sono numerose le pronunce della Suprema Corte.

Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” ( cfr. Cassazione civile sez. I, 11/03/2022, n.8049).

“ In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un’occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell’indipendenza economica” ( cfr. Cassazione civile sez. I, 12/07/2022, n.22076).

In tema di assegno di mantenimento dei figli maggiorenni l’art. 337 -septies c.c. non richiede né la valutazione della situazione economica del genitore obbligato e né il compimento di un’età determinata.

La norma, infatti, impone semplicemente al giudice di accertare, valutate le circostanze del caso concreto, se i figli siano o meno economicamente indipendenti.

L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli

L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa infatti con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi. Persiste finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero fino a che il mancato svolgimento di un’attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del figlio medesimo.

In ogni caso, superato il periodo occorrente per inserirsi nel mercato del lavoro, il diritto al mantenimento viene meno. Salvo che il figlio non provi di non aver potuto trovare il lavoro desiderato per causa a sé non imputabile e che non fosse conseguibile nessun’altra occupazione idonea a renderlo autonomo. L’onere della prova della sussistenza dei presupposti per il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, ovvero del figlio o del genitore con lui convivente, che possono fornirla anche tramite il ricorso a presunzioni.

Il giudice di merito, quindi, è tenuto ad effettuare, caso per caso, una valutazione delle circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione della casa familiare, mediante l’utilizzo di criteri il cui rigore è proporzionalmente crescente in relazione all’età dei beneficiari. Tale obbligo tuttavia non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, ritenendosi giustificato il diritto del figlio nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni ( cfr. Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183).

Valutazione dei giudici

Si segnala sul punto la recente ordinanza n. 5177/2024 con la quale i Giudici di Piazza Cavour, hanno ritenuto che:

– ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che lo stesso non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni;

– se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Invece, per il figlio adulto in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa;

– se il riconoscimento del diritto al mantenimento dipende dal fatto che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e se si sia attivato nella ricerca di un lavoro, allora la presenza di una patologia ( a meno che la stessa non integri la condizione di grave handicap, che comporterebbe automaticamente l’obbligo di mantenimento) influisce sul diritto al mantenimento se e nella misura in cui incide sulle capacità di impegno nella preparazione professionale o tecnica e nella ricerca lavorativa;

– peraltro il figlio di genitori divorziati, nel caso in cui abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante  l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso;

– il suddetto principio non è soggetto ad eccezioni ove il figlio ultramaggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l’obbligo di mantenimento; in una simile fattispecie, per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio ultramaggiorenne non autosufficiente, occorrerà richiedere, ove ne sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure sarà possibile proporre l’azione per il riconoscimento degli alimenti.

In conclusione, spetta al Giudice di merito stabilire se e sino a quando il figlio ultramaggiorenne abbia diritto al mantenimento da parte dei genitori.

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
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