E’ possibile parcheggiare davanti al proprio passo carrabile o la sosta è vietata per tutti compreso il titolare della concessione?
Il passo carrabile è qualsiasi accesso che consente il passaggio di un veicolo da una strada pubblica ad un’area privata.
Esso è indicato con un apposito cartello che vieta la sosta che possa impedire al veicolo di immettersi sulla via pubblica.
La domanda per ottenere un passo carraio su una strada comunale deve essere presentata all’Ufficio Accettazione del Servizio Edilizia del Comune dove si trova l’immobile e richiede il pagamento del costo della tassa di occupazione di duolo pubblico e varia a seconda del Comune.
Il cartello può essere applicato su porte o cancelli e deve obbligatoriamente riportare:
- il nome e lo stemma del Comune che lo ha concesso,
- il numero di autorizzazione,
- la scritta “passo carrabile“
- il segnale di divieto di sosta.
In mancanza delle predette indicazioni, non è valido.
Il divieto di sosta davanti al passo carrabile vale per tutti, compreso il proprietario dell’accesso come risulta dalle norme del Codice della Strada e come ritenuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare il Tribunale di Genova, con sentenza n. 11063/12 ha precisato che la licenza di accesso ai fondi e fabbricati laterali alla strada non comprende la facoltà di sosta dei veicoli nell’area pubblica corrispondente al relativo “sbocco”, e ciò per la ragione che l’uso del suolo stradale, trattandosi di bene demaniale, non può essere riservato a determinati veicoli, se non per motivi di pubblico interesse.
Lo stesso art. 158 del Codice della Strada prevede infatti che la sosta dei veicoli è vietata allo sbocco dei passi carrabili, senza fare distinzioni tra proprietario e altri soggetti.
In questo senso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n. 2340/2006, ha ritenuto che quando un’area privata è aperta al pubblico, in particolare alla circolazione dei veicoli, anche il suo proprietario deve adeguarsi alle regole dell’uso pubblico e non può fruire di un trattamento peculiare dovuto al suo status di proprietario.
Pertanto, in conclusione, in presenza di un passo carrabile è permesso solo al titolare della concessione la possibilità di transitare per accedere alla propria proprietà, ma né lui né altre persone possono lasciare il proprio veicolo in sosta poiché la zona adibita a passo carrabile è demaniale e non privata.
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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)
Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it. L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile: Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale. |