Il Giudice Sportivo ha chiestoalla Procura della Figc la relazione sull’episodio di fine derby di Gianluca Mancini, il difensore della Roma rischia una squalifica di una giornata o una multa.
Gerardo Mastrandrea ha inoltre chiesto alla Procura un supplemento di indagine sui cori di discriminazione razziale e religiosa delle tifoserie di Roma e Lazio nei confronti di Romelu Lukaku e Matteo Guendouzi.
L’accusa a Mancini sarebbe quella di violazione dell’art. 4 del codice di giustizia sportiva, che fa riferimento al dovere di tenere una condotta generale rigorosamente ispirata “ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.
Il giocatore ha ammesso:“Non volevo offendere nessuno, ho preso la prima bandiera che mi hanno dato. Chiedo scusa”, ma il gesto non è passato inosservato al giudice Sportivo.
SUPPLEMENTO DI INDAGINE PER I CORI RAZZISTI
“Il Giudice sportivo,
Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale;
con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:
– cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);
– coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);
– coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).
NON SOLO IL CASO MANCINI
Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico.
Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara”.
Foto da X – Articolo di Guglielmi Dario – Sportpress24.com