La regola del possesso vale titolo ovvero l’usucapione “speciale”
Nel nostro Ordinamento Giuridico, il legislatore accanto all’usucapione ordinaria, ha previsto un tipo di usucapione che la dottrina definisce “speciale”, ovvero l’istituto che viene spesso sintetizzato attraverso la formula “possesso vale titolo” o “acquisto a non domino” disciplinato dall’art. 1153 del codice civile.
L’art. 1153 c.c. (Effetti dell’acquisto del possesso) statuisce: “Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà”.
Tale norma disciplina la regola “possesso vale titolo”, detto anche acquisto a non domino, ovvero un modo di acquisto della proprietà a titolo originario relativo ai soli beni mobili, che però non richiede il possesso prolungato nel tempo, a differenza dell’usucapione.
Pertanto, se una persona diversa dal proprietario del bene, lo trasferisce ad un terzo con un atto astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del bene, questi ne diviene proprietario, purché sia in buona fede al momento in cui ha ottenuto la consegna.
Requisiti: Possesso, buona fede, titolo astrattamente idoneo
I requisiti essenziali affinché si possa verificare tale acquisto della proprietà, sono: il possesso, la buona fede, l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo.
Il possesso può avere ad oggetto esclusivamente beni mobili non registrati, universalità di mobili o mobili iscritti in pubblici registri.
Altro requisito essenziale è la buona fede dell’acquirente, ovvero l’ignoranza di ledere un diritto altrui, pertanto l’avente causa deve ignorare che il suo dante causa non era il proprietario, ciò al fine di proteggere sia la sicurezza dei traffici giuridici, sia il legittimo affidamento dell’acquirente.
È poi indispensabile l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo, nel senso che il dante causa non è il titolare del diritto che si intende trasferire e, quindi, il titolo sarà solo “astrattamente” idoneo al trasferimento medesimo, poiché l’effetto traslativo sarà precluso proprio dalla menzionata assenza di legittimazione.
In ogni caso, ai fini dell’operatività dell’acquisto a non domino, il titolo non deve essere nullo, ossia non deve presentare vizi talmente gravi da essere insanabili.
Conflitto fra più acquirenti
Nel caso di conflitti tra più acquirenti, prevale chi per primo ha acquistato il possesso di buona fede, indipendentemente dalla data di acquisto.
In tal caso, l’unico diritto che potrebbe essere esercitato dagli altri acquirenti è quello di farsi restituire il denaro e ottenere il risarcimento danni.
Esempio
Tizio si reca in un negozio di monopattini e ne acquista uno usato, ignorando che in effetti esso era stato rubato, quindi non era di proprietà del negoziante.
Uscito dal negozio incontra il soggetto derubato, il quale pretende la restituzione del monopattino, tuttavia per il principio del possesso vale titolo, Tizio è legittimamente proprietario del predetto mezzo e non è quindi tenuto a restituirlo.
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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)
Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it. L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile: Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale. |