La cessione del credito

La cessione del credito ed in particolare la cessione del credito al carrozziere in caso di sinistro stradale

La cessione del credito è un accordo tra due soggetti con cui il creditore detto cedente, trasferisce ad altro soggetto, detto cessionario, il credito che egli ha verso un proprio debitore, detto ceduto.

La relativa disciplina è dettata dall’art. 1260 c.c.

Non tutti i crediti, però, sono cedibili.

In generale non possono essere oggetto di cessione i diritti di carattere strettamente personali come i crediti alimentari e quelli indicati dall’art. 1261 c.c.

La cedibilità del credito può tuttavia essere esclusa se le parti si siano accordate in tal senso, sebbene tale esclusione non può essere opposta al cessionario, a meno che non si dimostra che questi la conosceva al tempo della cessione.

La forma del contratto e la notifica al debitore

Si tratta di un contratto di trasferimento tra l’originario creditore, detto cedente, e un terzo acquirente del credito detto cessionario. La legge non richiede che sia necessario il consenso del debitore ceduto, in quanto per lui è indifferente il soggetto nei cui confronti effettuare il pagamento.

Non ci sono particolari limitazioni al trasferimento di un credito ma è necessario che il cedente sia effettivamente titolare del diritto che intende trasferire.

La cessione non richiede particolari formalità o requisiti di forma, a meno che non siano giustificati dal negozio sottostante il contratto, tuttavia è necessario che la cessione del credito vada notificata al debitore per renderlo edotto dell’avvenuto trasferimento: la cessione ha effetto nei confronti del ceduto solo quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264 cc.), tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.

Se il debitore in buona fede paga il cedente, prima che sia venuto a conoscenza della cessione, è comunque liberato dall’obbligazione (non è onerato a verificare che il creditore sia realmente tale), ma è altresì liberato se paga al cessionario ancor prima di ricevere la notifica perché ha avuto aliunde conoscenza della cessione.

La notifica della cessione del credito ha valore anche verso i terzi.

Una volta stipulato il contratto di cessione del credito, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso; se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti (art. 1262 c.c.).

Al cessionario si trasferisce il credito con tutti i diritti che spettavano al titolare originario, come privilegi, garanzie personali e reali e altri accessori (art. 1263 c.c.), ma allo stesso tempo il debitore ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al debitore.

Poiché al cessionario possono trasmettersi anche i rischi correlati all’originaria obbligazione (ad es. l’inesistenza del credito), l‘art. 1265 c.c., prevede che, in caso di cessione a titolo oneroso, il cedente sia tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se, invece, la cessione è a titolo gratuito, il cedente non è obbligato a garantire neppure l’esistenza del credito, salvo un diverso patto contrario (art. 1266 c.c.)

La cessione pro soluto e la cessione pro solvendo

Si distinguono due tipi di cessione del credito: la cessione pro soluto e la cessione pro solvendo.

La cessione pro soluto è quella in cui il cedente si “limita” a garantire l’esistenza del credito al momento della cessione e l’inesistenza di cause di nullità, annullabilità o altri vizi che possano far venir meno il credito.

Quella pro solvendo, invece, è la cessione con cui il cedente garantisce non solo l’esistenza del credito, ma anche la solvenza del debitore.

In tal caso, se il debitore non paga, il creditore cedente dovrà corrispondere al cessionario gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che costui abbia sopportato per escutere il debitore e risarcire l’eventuale danno. Questa garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o proseguire le istanze contro il debitore stesso (art. 1267 c.c.).

La cessione del credito al carrozziere

Tale tipologia di contratto permette alla carrozzeria di chiedere il pagamento della fattura di riparazione direttamente alla assicurazione.

Il cliente che cede il proprio credito al carrozziere potrà, quindi, riparare la propria autovettura senza dover anticipare alcun costo.

Il vantaggio competitivo per il carrozziere che utilizza questa formula di pagamento è evidente.

È possibile stipulare il contratto di cessione del credito prima di eseguire le lavorazioni. Ciò permette alla carrozzeria di non perdere il cliente che, sempre più spesso, in sede di denuncia, viene dirottato dalla propria assicurazione verso carrozzerie convenzionate.

Le compagnie assicurative spesso contestano la validità del contratto di cessione del credito alla carrozzeria sottoscritto prima della riparazione, tuttavia al riguardo la Suprema Corte di Cassazione  con  sentenza n. 51-52/2012, ha stabilito la piena validità del contratto di cessione del credito fatto sottoscrivere dalla carrozzeria prima della riparazione. 

Dopo aver fatto firmare il contratto al cliente è necessario inviarlo alla Compagnia di Assicurazione per dare notizia della cessione del credito e ottenere il pieno riconoscimento dei propri diritti.

La carrozzeria che utilizza il contratto di cessione del credito acquista gli stessi diritti del proprio cliente, pertanto se l’assicurazione non paga, può ricorrere a tutti gli strumenti previsti dalla legge a difesa del danneggiato, compreso il diritto di agire in giudizio.

 

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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