Quesito: E’ valida la polizza RCA contratta da soggetto differente dal proprietario del veicolo?
Per rispondere a tale domanda è necessario precisare che la legge individua tre distinti soggetti che non devono necessariamente coincidere:
- proprietario del veicolo;
- contraente dell’assicurazione
- conducente del mezzo
L’assicurazione può essere intestata al proprietario del veicolo, ma l’intestatario della polizza può anche essere un soggetto differente. Un esempio frequente é quello di intestare la polizza ad altro soggetto appartenente al nucleo familiare del proprietario.
Ne consegue che il mezzo e la polizza RC non devono necessariamente essere intestati alla stessa persona.
Infatti non solo il contraente della polizza e il proprietario del veicolo possono essere due soggetti differenti, ma anche il conducente può distinguersi da questi soggetti, purché la formula di guida selezionata in fase di compilazione del contratto RCA lo consenta.
Ciò può portare dei vantaggi economici, ad esempio i neopatentati possono assicurare a proprio nome un veicolo intestato a un membro del nucleo familiare, la cui classe di merito affidata sarà verosimilmente più favorevole della 14° sancita dalla legge per questa categoria di guidatori.
Un altro caso può essere quello di un proprietario del veicolo residente in una zona a basso rischio e di un contraente, invece, di una zona ad alto rischio, anche in questo caso il premio assicurativo si abbasserà grazie allo slittamento di intestazione.
Inoltre, richiedendo esplicitamente l’applicazione della Legge Bersani, è possibile ereditare la classe di merito di un veicolo già in possesso del soggetto o di un familiare richiedente, abbassando ulteriormente il costo della polizza.
Pertanto spesso la scelta di differenziare il contraente dal proprietario è generata dalla volontà di ridurre i costi dell’assicurazione del veicolo.
Inoltre, scegliere di intestare l’assicurazione a un soggetto differente dal proprietario del veicolo può comportare anche una motivazione di natura fiscale.
È importante sottolineare, però, che la possibilità di registrare l’assicurazione di un veicolo con un soggetto diverso dal proprietario non viene concessa da tutte le compagnie assicurative. Quindi, per usufruire di tale opzione bisogna individuare una società che lo consenta.
In sintesi, pertanto, è valida la polizza RCA contratta da soggetto differente dal proprietario e, di conseguenza, corretta l’applicabilità della CARD (Convenzione tra Assicuratori per il risarcimento diretto).
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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)
Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it. L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile: Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale. |