Sostituzione del legale in corso di causa

Sostituzione del legale in corso di causa da parte del cliente tramite revoca del mandato e rinuncia al mandato da parte dell’avvocato

Brevi cenni sul contratto d’opera professionale

Quello che si instaura fra avvocato e cliente è un rapporto di prestazione d’opera professionale ovvero un contratto d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.) che regola le prestazioni fornite dai professionisti iscritti in appositi albi o elenchi, tenuti dai relativi ordini professionali (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri etc…) o anche prestazioni fornite da professionisti per cui non è previsto un apposito albo.

La prestazione richiesta è di mezzi e non di risultato, pertanto il professionista si impegna a svolgere diligentemente (cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia) l’incarico affidato, ma non garantisce un risultato determinato (ad es. l’avvocato nell’assumere l’incarico non può garantire al proprio cliente di vincere la causa).

In caso di negligenza o imperizia risponde dei danni subìti dal cliente.

Trattasi quindi di un rapporto avente carattere fiduciario, pertanto è prevista la possibilità per il cliente di recedere dal contratto e per il prestatore d’opera di rinunciare all’incarico.

 Difesa legale: revoca del mandato e rinuncia al mandato

Il mandato è un contratto regolato dagli artt. 1703 e segg. c.c. con cui il cliente conferisce l’incarico professionale all’avvocato.

Sia la revoca del mandato, che la rinuncia possono avvenire anche in corso di causa.

 Revoca del mandato da parte del cliente

La revoca del mandato è un atto che non richiede formalità particolari, anche se è consigliato usare la forma scritta, es.  raccomandata a.r., pec, in modo da avere la prova del ricevimento da parte del destinatario e della data di invio.

Una volta ricevuta la revoca, l’avvocato dovrà restituire al cliente, i documenti in originale che gli sono stati consegnati, gli atti da lui redatti, nonché quelli della controparte (atti di cui il legale potrà

trattenere una copia allo scopo di liquidare la propria parcella e, comunque, non oltre l’avvenuto pagamento).

E’previsto inoltre l’obbligo per l’avvocato di informare l’ex cliente circa lo stato della causa, gli adempimenti prossimi e le scadenze ciò di solito avviene per iscritto, in quanto il legale, per non incorrere in possibili future contestazioni, ha interesse ad indicare dettagliatamente lo stato del giudizio.

Resta fermo l’obbligo del cliente di corrispondere all’avvocato gli onorari per l’attività svolta sino alla revoca del mandato.

A questo punto la parte potrà nominare un nuovo legale che dovrà depositare in giudizio la comparsa di costituzione di nuovo difensore con la relativa procura conferita dal cliente e la nuova elezione di domicilio affinché da quel momento tutte le comunicazioni e le notifiche processuali vengano effettuate al nuovo avvocato.

In ogni caso il precedente legale ha l’obbligo di informare il cliente di eventuali atti che dovessero pervenire presso il suo studio, ma non più quello di difenderlo.

Nel caso in cui dopo la revoca la parte non provveda a nominare un nuovo avvocato, il precedente legale dovrà presentarsi all’udienza successiva alla cessazione del mandato anche per depositare la revoca (eventualmente già inviata telematicamente) e verificare che l’ex cliente abbia designato un nuovo legale, chiedendo se del caso al Giudice un rinvio per consentire alla parte di munirsi della difesa.

Rinuncia al mandato da parte dell’avvocato: art. 32 del Codice deontologico

L’art. 32 del Codice Deontologico prevede che l’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio alla parte assistita.

Pertanto in caso di rinuncia, il legale deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la sua difesa.

Anche in questo caso, il legale deve comunicare al cliente lo stato della causa e restituirgli la documentazione in originale e come nel caso della revoca, se il cliente non provvede in tempi ragionevoli alla nomina di un nuovo legale in sostituzione del dimissionario, quest’ultimo non sarà responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare il cliente delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

Conclusioni

Il cliente non più soddisfatto dell’operato del proprio legale o per qualsiasi altra ragione, può revocare il mandato al proprio avvocato, ma è tenuto a versare gli onorari maturati dal professionista per l’attività svolta.

Inoltre il professionista che non intenda proseguire nel rapporto instaurato con il cliente, può, in ogni momento, fare espressa rinuncia al mandato, purché tale facoltà non collida con l’esigenza di difesa del suo assistito.

Per consultare gli altri articoli della rubrica vai sul seguente link:  il parere dell’avvocato

Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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