Mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per il figlio divenuto maggiorenne

Legittimazione della madre ad agire in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per il figlio divenuto maggiorenne a determinate condizioni

Una donna non ha più ricevuto dall’ex marito l’assegno di mantenimento previsto per il figlio divenuto maggiorenne senza che sia intervenuta alcuna modifica delle condizioni da parte del Tribunale.

Rivoltasi al mio studio, mi chiedeva se, vista la maggiore età del figlio, la stessa poteva agire per ottenere il pagamento dell’assegno di mantenimento o se tale richiesta doveva essere avanzata direttamente dal figlio.

A tale quesito è possibile rispondere in modo affermativo.

Al riguardo, infatti, costante giurisprudenza riconosce alla madre il diritto di agire per ottenere dal padre il pagamento dell’assegno di mantenimento. Ciò anche se il figlio sia divenuto maggiorenne, ma a determinate condizioni.

E’ notorio che sino al compimento del diciottesimo anno di età, gli interessi del minore vengono curati dai suoi genitori che esercitano la cosiddetta legittimazione processuale attiva, ovvero possono rivolgersi al tribunale per tutelare i diritti del figlio.

E’ possibile però che il genitore possa intraprendere una causa per conto del figlio benché questi sia ormai diventato maggiorenne. Ciò può avvenire nel caso di mancato pagamento del mantenimento.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12972/2017 del 23.5.17 ha ritenuto che quando non viene versato il mantenimento riconosciuto dal Giudice per il mantenimento della prole, la madre può agire per conto del figlio, in presenza di una serie di condizioni:

a) il figlio ancorché maggiorenne, non deve essere ancora autosufficiente economicamente;

b) il figlio deve ancora coabitare con il genitore che agisce per suo conto, pertanto se viene meno il rapporto di convivenza, il genitore non può agire più in tribunale in sua vece;

c) il figlio non deve avere già agito per conto proprio: infatti, l’azione che la madre può esperire per conto del figlio è concorrente a quella di quest’ultimo.

 

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

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