Con l’ultimo incontro di Serie A, giocato ieri sera allo Stadio Olimpico Grande Torino che ha visto i padroni di casa imporsi sul Sassuolo per 2 a 1, si è chiusa l’11ª giornata di andata del campionato di calcio.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
E mentre da stasera comincia la tre giorni di coppe europee, il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti. hanno emesso il seguente comunicato ufficiale, in relazione alle sanzioni da applicare per la giornata di campionato appena conclusa.
COMUNICATO UFFICIALE SERIE A
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione
di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che
vi hanno preso parte:
SERIE A TIM
Gare del 3-4-5-6 novembre 2023 – Undicesima giornata andata
Atalanta-Internazionale 1-2
Bologna-Lazio 1-0
Cagliari-Genoa 2-1
Fiorentina-Juventus 0-1
Frosinone-Empoli 2-1
Hellas Verona-Monza 1-3
Milan-Udinese 0-1
Roma-Lecce 2-1
Salernitana-Napoli 0-2
Torino-Sassuolo 2-1
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 novembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SERIE A TIM
Gare del 3-4-5-6 novembre 2023 – Undicesima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in
attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. FIORENTINA – Soc. JUVENTUS
Il Giudice sportivo,
considerato che, prima dell’inizio della gara ed al termine della stessa, sono stati intonati cori beceri e di discriminazione razziale nei confronti di tre calciatori della Soc. Juventus;
considerato, in particolare che, prima dell’inizio della gara ed al termine della stessa, dalla “Curva Fiesole”, occupata dai sostenitori della Soc. Fiorentina, venivano intonati ripetutamente cori beceri e discriminatori all’indirizzo del calciatore Dusan Vlahovic (Soc. Juventus);
considerato che i collaboratori della Procura federale riportavano, altresì, nella loro relazione che, prima dell’inizio della gara, i sostenitori della Soc. Fiorentina presenti in “Curva Fiesole” intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Bioty Moise Kean (Soc. Juventus), e, al termine della stessa, i sostenitori ancora presenti in “Curva Fiesole” intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Weston James McKennie (Soc. Juventus);
considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Fiorentina con l’obbligo di disputare una gara con il settore effettivamente occupato, nell’incontro in questione, della “Curva Fiesole” privo di spettatori.
Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.
a) SOCIETA’ SERIE A
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Frosinone, Genoa, Internazionale, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
MULTE
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, un petardo e nel recinto di giuoco un petardo e alcuni fumogeni sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni cubetti di ghiaccio nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TOLOI Rafael (Atalanta): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
KABASELE Christian (Udinese): per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RABIOT Adrien (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
RANIERI Luca (Fiorentina)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
BERARDI Domenico (Sassuolo)
SECONDA SANZIONE
RODRIGUEZ LEDESMA Pedro Eliezer (Lazio)
PRIMA SANZIONE
JESUS CARVALHO Reinier (Frosinone)
PETAGNA Andrea (Cagliari)
SANABRIA AYALA Arnaldo Antonio (Torino)
VIOLA Benito Nicolas (Cagliari)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BARRENECHEA Enzo Alan Tomas (Frosinone)
DE ROON Marten Elco (Atalanta)
FARAONI Marco Davide (Hellas Verona)
GATTI Federico (Juventus)
MALINOVSKYI Ruslan (Genoa)
RAMADANI Ylber (Lecce)
ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio)
ZACCAGNI Mattia (Lazio)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
DORGU Patrick Chinazaekpere (Lecce)
GYASI Emmanuel (Empoli)
PEREZ Patricio Nehuen (Udinese)
SECONDA SANZIONE
BANDA Lameck (Lecce)
BEUKEMA Sam (Bologna)
DI LORENZO Giovanni (Napoli)
KEAN Bioty Moise (Juventus)
KRUNIC Rade (Milan)
LUZ SANCHES Renato Junior (Roma)
MAZZOCCHI Pasquale (Salernitana)
RANOCCHIA Filippo (Empoli)
STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Lecce)
PRIMA SANZIONE
COLOMBO Lorenzo (Monza)
D’AMBROSIO Danilo (Monza)
DUMFRIES Denzel Justus M (Internazionale)
KOLASINAC Sead (Atalanta)
LIROLA KOSOK Pol Mikel (Frosinone)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO DI SERIE A
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
FERGUSON Lewis (Bologna)
SECONDA SANZIONE
GUDMUNDSSON Albert (Genoa)
ISAKSEN Gustav Tang (Lazio)
LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Roma)
ROMAGNOLI Alessio (Lazio)
PRIMA SANZIONE
GOLDANIGA Edoardo (Cagliari)
LLORENTE RIOS Diego Javier (Roma)
SCUFFET Simone (Cagliari)
TOUBA Ahmed (Lecce)
c) ALLENATORI SERIE A
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
GASPERINI Gian Piero (Atalanta)
INZAGHI Filippo (Salernitana)
PARO Matteo (Torino)
d) ALTRI TECNICI
AMMENDA DI € 5.000,00
COLASANTE Alessandro (Bologna): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio e tentato di arrivare al contatto fisico nei confronti di un calciatore della squadra avversaria
Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 7 NOVEMBRE 2023
IL PRESIDENTE
Lorenzo Casini
Articolo a cura di Massimo Moriggi – Sportpress24.com