Art. 796 c.c.
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità,, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
E’ notorio che la donazione non sempre richiede l’atto notarile perché può avvenire con la semplice consegna del bene.
Nei casi in cui, però, la donazione ha ad oggetto la proprietà sui beni immobili o altri diritti immobiliari ( es. l’usufrutto, la superficie, la servitù), è necessario ricorrere all’atto notarile. Ciò perché deve essere trascritta nei pubblici registri immobiliari.
La donazione di denaro
La donazione in denaro non richiede l’atto notarile se la somma donata è di modico valore, ossia se non impoverisce eccessivamente il donante. Tuttavia non esiste una somma stabilita dalla legge oltre la quale è necessario ricorrere al notaio, in quanto va valutata di volta in volta in relazione alle condizioni economiche del donante.
L’atto notarile deve essere stipulato alla presenza di due testimoni e in tale sede il notaio evidenzia al donante l’importanza di tale atto di disposizione. Ovvero che si sta spogliando di beni senza ricevere nulla in cambio andando ad arricchire esclusivamente il beneficiario.
Nei casi in cui la donazione richiede l’intervento notarile, ma le parti non vi ricorrono, tale liberalità è nulla e può essere contestata senza limiti di tempo.
E’ comunque possibile effettuare la donazione in denaro anche di somme rilevanti senza il notaio in caso di donazione cosiddetta “ indiretta”, ovvero quando si garantisce una disponibilità economica a un terzo per acquistare un bene specifico, ad es. un immobile.
Un esempio classico è quando i genitori pagano al venditore il prezzo dell’immobile che il figlio si intesta.
In tal caso infatti non c’è un passaggio diretto di denaro dai genitori al figlio e non è necessario l’atto pubblico notarile, in quanto è sufficiente ricorrere ad una scrittura privata.
La tassazione
L’imposta sulle donazioni è quella che il beneficiario è tenuto a pagare quando riceve un bene mediante atto di donazione.
La legge prevede delle aliquote diverse a seconda del rapporto di parentela intercorrente fra donante e donatario:
- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario;
- 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100 mila euro per ciascun beneficiario etc…
Ci sono dei casi in cui la donazione non necessita di obblighi fiscali legati alla tassazione:
- donazioni di modico valore;
- spese di mantenimento, educazione, abbigliamento, matrimonio;
- donazioni di aziende o rami di aziende, quote sociali o azioni se fatte in favore dei figli o dei genitori o del coniuge.
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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)
Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it. L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile: Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale. |