La revoca della donazione per ingratitudine

Quesito: E’ possibile revocare la donazione dei beni effettuata in favore di mia moglie dopo che ho scoperto che mi tradisce da diversi anni con un nostro amico comune facendosi vedere in giro con lui e frequentando anche i luoghi ove tutti sanno che è sposata, offendendo quindi la mia persona?

 Art. 801 c.c.

L’art. 801 c.c. stabilisce testualmente: “ La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 463 c.c., ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 c.c.”.

Le ipotesi indicate nel predetto articolo si riferiscono ai casi in cui il donatario abbia: ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente di questo; abbia commesso contro di loro un fatto al quale si applicano le disposizioni sull’omicidio; abbia denunciato gli stessi infondatamente o abbia testimoniato falsamente contro di loro per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni.

Termini e modalità

Il nostro ordinamento prevede quindi la possibilità di revocare la donazione in determinati casi ove le condotte tenute dal donatario siano penalmente rilevanti ovvero, pur non essendo fatti che comportino conseguenze strettamente penali, i comportamenti contrastino comunque con il senso di riconoscenza, cui dovrebbe essere orientata la condotta del donatario nei confronti del donante.

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 19816/2022 ha considerato  “ ingiuria grave” e quindi un comportamento ingiurioso e lesivo della dignità della persona da cui può derivare la revocazione della donazione, l’adulterio del coniuge ed in particolare, ciò che è stato ritenuto rilevante è la circostanza che colui che ha tratto beneficio dalla donazione non ha mantenuto un atteggiamento che dimostri l’avversione nei confronti di chi ha donato tenendo un comportamento che ha dimostrato la totale mancanza di rispetto nei confronti della dignità del donante e tale da manifestare un segno di profonda ingratitudine.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, il Giudice chiamato a decidere il caso concreto, dovrà ricercare un dolo del beneficiario della donazione, consistente nella volontarietà e consapevolezza del soggetto di porre in essere un atteggiamento lesivo.

Infatti ciò che è stato considerato determinante per comportare un’offesa alla dignità tale da consentire la revocazione, non è tanto l’adulterio in sé, quanto piuttosto la circostanza che i fatti fossero stati commessi all’interno dell’ambiente familiare ed in un contesto di comune ambiente lavorativo che è da ritenersi quale indice di sentimento di disistima nei confronti del coniuge tradito, compiuto con volontarietà e consapevolezza di ledere l’onore e la dignità  del donante.

Conclusioni

Stante quanto sopra, quindi, il coniuge donante che ha scoperto il tradimento perpetrato dalla moglie con un amico in un contesto familiare/lavorativo comune, ha il diritto di richiedere la revocazione della donazione ai sensi dell’art. 801 c.c.

L’art. 802 c.c. stabilisce che l’azione giudiziaria  per ottenere la revocazione della donazione per ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui si è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione medesima.

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

 

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

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