Differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: Differenze fra i due istituti; Ipotesi di concorso fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ed azioni esperibili. 

La responsabilità civile rappresenta un ampio istituto giuridico e al suo interno si distinguono  due differenti ipotesi di responsabilità civile: una di natura contrattualeconseguente all’inadempimento di un’obbligazione assunta (art. 1218 c.c.), l’altra extracontrattuale o aquiliana per violazione del principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.).  

La responsabilità contrattuale 

 La responsabilità contrattuale è disciplinata dall’art. 1218 del Codice civile, secondo cui:  Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno quando questo danno c’è o si verifica se non prova che l’inadempimento/ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Essa consiste nella violazione di uno specifico dovere, proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto. 

Una delle fonti dell’obbligazione è il contratto definito dall’art. 1321 c.c. come l’accordo di due o più parti diretto a costruire, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, infatti il contratto, una volta concluso, ha forza di legge tra le parti come previsto dall’art. 1372 c.c. 

L’inadempimento contrattuale sussiste nei casi di mancata o inesatta esecuzione del vincolo contrattuale e si verifica in tutti i casi in cui la parte su cui grava l’obbligazione non adempie alla propria prestazione e ciò comporta la lesione dell’interesse dell’altra parte che potrà agire lamentando una responsabilità contrattuale e chiedendo il risarcimento dei danni. 

Nella responsabilità contrattuale risponde il debitore che ha la capacità di contrarre un’obbligazione. 

L’onere della prova 

Nella responsabilità contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all’attore/creditore solo l’onere della prova dell’inadempimento e dell’entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetterà, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio, dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.  

Il risarcimento del danno 

A norma dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento o al ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), purchè siano conseguenza immediata e diretta (cosiddetto nesso di causalitàtra l’inadempimento e il danno).  

La prescrizione 

All’illecito contrattuale si applica l’art. 2946 c.c. che prevede il termine ordinario di decorrenza decennale, salvo i tempi più brevi previsti per specifiche tipologie di contratti.  

La Responsabilità extracontrattuale: il fatto illecito 

 A differenza della responsabilità contrattuale, quando si parla di responsabilità extracontrattuale, si fa riferimento ai casi in cui da un fatto doloso o colposo, è sorto un danno ingiusto dal quale deriva, in capo al soggetto agente, l’obbligo di risarcire il danno, pur non essendoci un rapporto obbligatorio tra le parti. 

La norma di riferimento è l’art. 2043 del Codice civile, secondo cui:  Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Il principio alla base della responsabilità extracontrattuale è quello del neminem laedere, secondo cui tutti devono astenersi dal ledere la sfera giuridica altrui, infatti con la locuzione “ fatto doloso o colposo” si intende qualsiasi fatto, commissivo od omissivo, che viola un obbligo sancito dall’ordinamento. 

Nel caso di responsabilità extracontrattuale risponde colui che ha commesso il fatto illecito, quindi chiunque per legge abbia la capacità di intendere e di volere. 

L’onere della prova 

In caso di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., è il soggetto danneggiato a dover provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, compresi dolo o colpa dell’autore del danno “ ingiusto”. 

Il danno risarcibile 

Sono risarcibili tutti i danni conseguenti alla condotta immediata e diretta dell’autore dell’azione. 

La prescrizione 

La prescrizione è di cinque anni. 

Concorso fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ed azioni esperibili. 

Ci sono dei casi in cui può configurarsi il concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale e ciò si verifica qualora un medesimo comportamento consiste, nello stesso tempo, sia nell’inadempimento di un’obbligazione che nella lesione di un diritto primario (es: diritto alla vitae all’incolumità personale. ). 

Ad esempio un soggetto resta ferito in un incidente mentre viene trasportato in vettura da un amico con il quale aveva stipulato un contratto di trasporto.  

In tal caso il conducente è considerato responsabile: a titolo di responsabilità contrattuale, in quanto l’art. 1681 c.c. sancisce la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio; a titolo di responsabilità extracontrattuale, per la lesione colposa del diritto assoluto di Tizio all’incolumità personale. 

In questo caso, il danneggiato può scegliere tra le due azioni a sua disposizione per far valere i suoi diritti. 

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com – (Immagine di copertina a cura della Redazione)

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale grazie all’ausilio di colleghi e Corrispondenti dislocati in altri fori.

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