La donazione remuneratoria

Quesiti:

  • In cosa consiste la donazione remuneratoria?

  • Può essere soggetta a revoca?

  • Qual è la differenza con le liberalità d’uso?

  • E’ soggetta a collazione e alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari e quindi all’azione di riduzione?

Art. 770 c.c.

A norma dell’art. 770 c.c.E’ donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione di meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si vuole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”.

Definizione e tipologie di donazione rimuneratoria

La donazione remuneratoria riguarda quella fattispecie in cui il donante, spontaneamente, per puro spirito di liberalità, decide di donare, spinto da un sentimento di riconoscenza nei confronti di un donatario, o in considerazione dei suoi meriti o per rimunerarlo di un servizio reso.

Dal tenore del citato art. 770 c.c., emergono tre diverse tipologie:

  • La prima è quella fatta sulla base di un sentimento di riconoscenza nei confronti del destinatario della stessa per esprimere la propria gratitudine nei suoi confronti per qualcosa che ha fatto;
  • La seconda è quella effettuata per gratificare il donatario per alcuni suoi meriti derivanti da particolari qualità o da attività da questi compiute, rispetto ai quali il donante ha un sentimento di stima;
  • La donazione per speciale rimunerazione è dettata invece dalla volontà di ringraziare il soggetto per un atto di gentilezza che ha fatto o ha promesso di fare e rispetto al quale non vi è alcun obbligo giuridico di pagamento.

Ai sensi dell’art. 809 c.c., alla donazione remuneratoria non si applica la disciplina della revoca della donazione per ingratitudine e per sopravvenienza dei figli e il donatario non è tenuto agli alimenti in favore del donante.

La forma

Affinché la donazione rimuneratoria sia valida, deve farsi mediante atto pubblico, poiché in caso contrario, è nulla.

Differenza con la liberalità d’uso

Spesso viene fatta confusione fra i due istituti.

Il II^ comma dell’art. 770 c.c. statuisce che non costituiscono donazioni le liberalità che si è soliti fare in occasione di servizi resi o in conformità agli usi.

Le liberalità di uso sono caratterizzate dalla circostanza che il donante ha tenuto un comportamento che anche la generalità dei cittadini in occasioni simili tiene; inoltre la liberalità deve essere di modico valore e comunque proporzionata al servizio ricevuto, poiché in caso contrario trattasi di donazione remuneratoria, assoggettabile a collazione.

In sintesi la differenza fra le due fattispecie consiste nella circostanza che nella donazione remuneratoria il donante ringrazia il donatario devolvendogli qualcosa, senza che il valore della stessa sia proporzionato e comunque corredato al servizio reso.

La liberalità d’uso non è soggetta alla forma scritta a pena di nullità, né a collazione in caso di successione ereditaria.

La donazione remuneratoria e l’azione di riduzione

La donazione remuneratoria, in quanto donazione vera e propria, è assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari e, di conseguenza, all’azione di riduzione.

Regime fiscale

Alla donazione remuneratoria si applicano:

– L’ordinario regime fiscale dell’imposta sulle donazioni (D. Lgs 31.10.1990 n. 346);

– Le imposte ipotecarie e catastali di cui al D. L. 31.10.1990 n. 347.

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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –

Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO - Cassazionista
Avv. Stefania Nicoletta COSTANZO Cassazionista

Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it.

L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile:

Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.

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