Quesito: Cosa succede in caso di incidente stradale con auto a Noleggio a Lungo Termine?
Prima di rispondere alla domanda è opportuno inquadrare la fattispecie partendo dalla definizione di contratto di noleggio.
Il contratto di noleggio
Il contratto di noleggio non è espressamente regolato dal Codice Civile al quale, per similitudine, si applicano le norme sulla locazione di beni contenute nell’art. 1571 e segg. c.c.
Tale contratto prevede che una parte (noleggiatore) metta a disposizione di un’altra (noleggiante) il godimento di un bene per un periodo determinato dietro il versamento di un corrispettivo.
Il noleggio non deve essere confuso con la locazione, infatti, la differenza tra locazione e noleggio sta principalmente nel fatto che nel noleggio il bene mobile oggetto del contratto è destinato ad un uso temporaneo e specifico, mentre nella locazione l’immobile o il bene mobile oggetto del contratto è destinato ad un uso più ampio e duraturo.
Il contratto di noleggio è un contratto consensuale, ha forma libera, e prevede sempre una durata.
Obblighi delle parti:
Il noleggiatore, ai sensi dell’art 1575 cc. dovrà:
– Consegnare al noleggiante il bene, oggetto del contratto di noleggio, in buono stato di manutenzione;
– Mantenere, anche successivamente, in buono stato il bene noleggiato affinché possa servire all’uso convenuto;
– Garantire un pacifico godimento all’uso del bene, indicato all’interno del contratto di noleggi.
Il noleggiante, dal canto suo, secondo quanto previsto dll’art 1587 cc. dovrà:
– Prendere in consegna la cosa ed osservare diligenza nel servirsene per l’uso desumibile dal contratto di noleggio stesso;
– Restituire al termine del contratto il bene al noleggiatore, nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto all’utilizzo dello stesso oggetto;
– Pagare il canone nei termini pattuiti.
Il contratto di noleggio richiede che il bene, oltre ad essere consegnato, sia in una condizione che non ne diminuisca l’idoneità all’uso, prevedendo anche in questo caso il diritto del noleggiante ad un esatto adempimento contrattuale o in alternativa alla risoluzione del contratto qualora i vizi della cosa non fossero conosciuti né facilmente conoscibili.
Il contratto di noleggio cessa per lo spirare del tempo fissato convenzionalmente, salvo che non vi sia rinnovazione tacita, oppure potrà essere risolto per morosità qualora il canone non venga versato nei termini stabiliti dal contratto.
Vantaggi del Noleggio a Lungo Termine (NLT)
Negli ultimi anni si sta diffondendo il noleggio a lungo termine, ovvero una formula di mobilità alternativa alla proprietà e al leasing che prevede a carico del cliente solo il pagamento di un canone mensile in cambio di un utilizzo esclusivo del bene.
Tale contratto ha molto successo perché presenta il vantaggio di poter utilizzare un veicolo senza doversi preoccupare di pagare le spese legate alla sua gestione.
Unico onere è il pagamento del canone fisso mensile da versare alla società di noleggio.
Di norma i contratti di Noleggio Auto a Lungo Termine (in breve NLT) oltre alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e all’assistenza stradale, includono nei servizi base, per legge, la polizza RCA.
Risposta al quesito
Pertanto, per rispondere al quesito iniziale, nel caso in cui il titolare di un contratto di NLT rimanga coinvolto in un sinistro stradale, sarà la società di noleggio a gestire le procedure legate al sinistro stesso.
In particolare, il noleggiante ha l’obbligo di contattare la società per fare richiesta di assistenza e nel caso in cui l’evento dannoso coinvolga una controparte, dovrà compilare il modello di Constatazione Amichevole di Incidente ( Modulo CAI) e trasmetterlo al noleggiatore con indicazione di tutti i dati, soprattutto quelli assicurativi, relativi all’altro veicolo coinvolto.
In ipotesi poi la responsabilità del sinistro sia da attribuire allo stesso noleggiante, egli dovrà al massimo pagare la quota di franchigia se prevista dalla polizza RCA o Kasko ( che può essere azzerata in fase di sottoscrizione del contratto di noleggio, prevedendo il pagamento di un canone più alto).
A ciò si aggiunga che in caso di incidente con responsabilità compromessa, non ci sarà alcuna ripercussione sulla classe di merito del noleggiante, né un aumento del canone mensile di locazione.
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Articolo a cura dell’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo – Sportpress24.com –
Stefania Nicoletta Costanzo, avvocato Cassazionista del foro di Roma, iscritta all’ Albo degli Avvocati dal 2001 e all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti dal 2014. Lo studio si trova in Roma – via Cicerone 49, tel 06/3213357, mail: avvstefaniacostanzo@libero.it. L’avvocato esercita la professione da oltre 20 anni con specializzazione in diritto civile: Responsabilità Civile – Risarcimento del Danno – Diritto delle Assicurazioni e infortunistica stradale; Responsabilità Professionale medica, di notai, avvocati, agenti immobiliari, ingegneri etc..; Responsabilità da fatto illecito. Si occupa, altresì, di contrattualistica, recupero credito, esecuzioni, controversie di natura condominiale, diritti reali, diritto di famiglia, controversie tra utenti ed operatori telefonici. Inoltre fornisce assistenza sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale.
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